Sez. L, Sentenza n. 4786 del 30/05/1997 (Rv. 504783 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Indebita erogazione all'assicurato - Verificatasi prima del primo gennaio 1996 - Disciplina di cui ai commi duecentosessantesimo e seguenti legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - D'ufficio ai giudizi in corso - Ammissibilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Gli indebiti previdenziali verificatisi anteriormente al primo gennaio 1996 sono regolati dalla disciplina prevista dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, della legge n. 662 del 1996, disciplina applicabile d'ufficio, quale "ius superveniens", in tutti i giudizi ancora non definiti con sentenza, ancorché la nuova normativa sia intervenuta nelle more tra la decisione e la pubblicazione della sentenza; tali indebiti devono pertanto ritenersi fonte costitutiva dell'obbligazione restitutoria solo quando si tratti di erogazioni eseguite nei confronti di pensionati con reddito personale I.R.P.E.F. per l'anno 1995 di importo superiore ai sedici milioni, fatto salvo il limite di un quarto dell'erogazione, a meno che si accerti il dolo del pensionato in ordine all'esecuzione delle prestazioni non dovute.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)