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Sez. L, Sentenza n. 13051 del 04/12/1991 (Rv. 474889 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Indennità di trasporto - Inclusioni per il 50 per cento - Indennità per prestazioni "ambulatoriamente" svolti - Inclusione integrale.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474889-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

L'ipotesi della trasferta - per la quale l'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 include la relativa indennità nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza nella misura del cinquanta per cento - presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa e l'occasionale e temporaneo spostamento del dipendente dal luogo stesso, e non ricorre quindi ove il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'attività dell'impresa nella cui organizzazione egli è inserito, dovendosi in tal caso considerare l'indennità - solo formalmente denominata "di trasferta" - di natura retributiva e non risarcitoria, in quanto diretta a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi a prestazioni "ambulatoriamente" svolte.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)