Sez. 2, Sentenza n. 591 del 30/01/1990 (Rv. 465049 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - RILASCIO - MODIFICA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - IRRILEVANZA NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.*
URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - RILASCIO - MODIFICA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - IRRILEVANZA NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.*
L'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il quale fa salve le licenze edilizie (ora concessioni ex art. 4 della legge n. 10 del 1977) già rilasciate che risultino in contrasto con nuove norme urbanistiche, ove relative a lavori già iniziati e da completarsi entro il termine di tre anni, proroga nel tempo l'Esercizio del diritto nascente dalla licenza edilizia, esimendo, perciò, il titolare dall'osservanza delle nuove norme restrittive, senza che l'inoperatività di dette limitazioni possa riguardare soltanto il rapporto pubblicistico con l'amministrazione, in quanto si estende anche al rapporto privatistico con i proprietari dei fondi contigui, dando luogo per il titolare della licenza rilasciata in base alla previgente normativa ad una posizione giuridica ormai acquisita su cui la nuova normativa non può incidere. (nella specie la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato sul punto la decisione del merito con riguardo al diritto del proprietario di un fondo di erigere il muro di cinta con le caratteristiche previste dalla licenza edilizia a suo tempo rilasciatagli, nel termine di validità di questa, nonostante fosse nel frattempo intervenuto un nuovo regolamento edilizio che prevedeva limiti di altezza inferiori). (V 1488/87, mass n 450927; (V 3796/85, mass n 441382; (V 4601/84, mass n 436522).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 886, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)