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Sez. 2, Sentenza n. 14022 del 14/12/1999 (Rv. 532167 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Sopravvenienza di norme - Disciplina applicabile - Disposizioni vigenti al momento dell'inizio dei lavori - Concessione edilizia in base al P.R.G. preesistente - Efficacia - Condizioni - Ordine della P.A. di demolizione della costruzione già esistente - Impugnazione del provvedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532167-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

La normativa edilizia applicabile in materia di distanze è quella vigente al momento di inizio dei lavori, né rileva che l'erigenda costruzione sia conforme alla concessione edilizia rilasciata in base al P.R.G. previgente perché anzi il provvedimento concessorio decade se la costruzione non è iniziata prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta e non è compiuta nel triennio successivo. In particolare poi deve applicarsi la normativa che disciplina le distanze tra costruzioni anche se la P.A. ha ordinato la demolizione di quella già esistente, ma il relativo provvedimento è stato impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 com. 5 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)