Sez. L, Sentenza n. 7617 del 05/06/2001 (Rv. 547291 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO | Periodo anteriore alla qualificazione come ente pubblico economico ex legge n. 266 del 1988 - Rapporti di lavoro dei dipendenti - Natura - Pubblico impiego - Principio della parità di trattamento - Applicabilità - Portata.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
L'Istituto poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 23 luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge 11 luglio 1988 n. 266, che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo; ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti di detto istituto costituivano rapporti di pubblico impiego e che ad essi ha trovato applicazione il principio di parità di trattamento - inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori - e quindi a parità di mansioni svolte dal dipendente rispetto ad altri dipendenti deve corrispondere la stessa qualifica in mancanza di una causa giustificatrice del trattamento differenziato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 11/07/1988 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)