Sez. L, Sentenza n. 8497 del 06/08/1999 (Rv. 529225 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO | Dipendenti - Rapporti di lavoro cessati dopo la riforma della legge n. 559 del 1966, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 266 del 1988 - Disciplina pubblicistica - Principio dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal dipendente - Applicabilità - Condizioni.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
L'istituto Poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge luglio 1988 n. 266, che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo; ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti i detto istituto costituivano rapporti i pubblico impiego e quindi trovava applicazione il principio secondo cui deve escludersi la restituzione di somme erroneamente pagate dalla Pubblica Amministrazione ove il pubblico dipendente le abbia percepite in buona fede ed abbia destinato le somme medesime al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita e sempre che sia decorso un periodo di tempo eccessivo tra l'erronea corresponsione e la richiesta di recupero.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 11/07/1988 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)