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Sez. U, Sentenza n. 8453 del 26/08/1998 (Rv. 518369 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO | Natura giuridica - Ex legge n. 559/1966 e prima della legge. n. 266/1988 - Ente pubblico non economico - Conseguenze - Rapporti di lavoro dei dipendenti - Natura giuridica - Di pubblico impiego - Domande proposte prima del 1988 - Giurisdizione amministrativa ex art. 5 cod. proc. civ. nuovo testo - Sussistenza - Applicazione dell'art. 5 cit. nei giudizi in corso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518369-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - STAMPA - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

L'Istituto poligrafico dello Stato ha avuto natura di ente pubblico non economico per effetto della riforma di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 559 e fino all'emanazione della legge 11 luglio 1988 n. 266, che gli ha attribuito la qualificazione di ente pubblico economico con disposizione non avente carattere retroattivo. Ne consegue che in tale periodo i rapporti di lavoro dei dipendenti di detto Istituto costituivano rapporti di pubblico impiego e che per le domande giudiziali relative ai medesimi, proposte prima dell'entrata in vigore della citata normativa del 1988 va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990, norma che, da un lato, è di immediata applicazione e, dall'altro, richiede di valutare le questioni di giurisdizione con riferimento (non solo allo stato di fatto, ma anche) alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 11/07/1988 num. 266, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)