Sez. U, Sentenza n. 4625 del 26/04/1995 (Rv. 492018 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Interpretazione "ex" sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea n. 24 del 1976 - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti - Requisito della forma scritta - Estremi - Conclusione del contratto per accettazione tacita mediante la sua esecuzione - Sufficienza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), come interpretato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza n. 24 del 14 dicembre 1976, è rispettato (anche per i rapporti sorti prima della entrata in vigore della Convenzione di Lussemburgo del 9 ottobre 1978 - ratificata con legge 29 novembre 1980 n. 967 - che ha modificato il predetto art. 17 solo con efficacia dal 1 novembre 1986 - art. 39 -) non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto siasi concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 29/11/1980 num. 967, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Tratt. Internaz. 09/10/1978
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)