Sez. 2, Sentenza n. 4750 del 29/04/1991 (Rv. 471914 - 01)
Appalto (contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente | Esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. da parte del committente - Domanda dell'appaltatore di essere tenuto indenne dal committente - Presupposti - Oggetto - Indennizzo dell'appaltatore - Principi applicabili - Svalutazione monetaria - Liquidabilità d'ufficio - Esercizio da parte del committente della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. - Domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto - Presupposti - Oggetto - "Multa poenitentialis" - Debito di valuta - Configurabilità.
Appalto (contratto di) - Scioglimento del contratto - Per recesso unilaterale del committente
La domanda dell'appaltatore volta a conseguire dal committente il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di recesso pattuita in suo favore ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. e la domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1671 cod. civ. sono sostanzialmente diverse: la prima presuppone l'esistenza di un patto espresso che attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione, nonché l'avvenuto esercizio del recesso entro tale limite temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo dello "ius poenitendi", di una somma ("multa poenitentialis") integrante un debito di valuta e non di valore; la seconda, invece, presuppone l'esercizio, in un qualsiasi momento posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per oggetto un obbligo indennitario (delle perdite subite dall'appaltatore - per le spese sostenute ed i lavori eseguiti - e del mancato guadagno) cui sono applicabili gli stessi principi in tema di risarcimento del danno da inadempimento e, in particolare, sia quello della possibilità di una liquidazione equitativa sia quello della necessità di tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)