Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003 (Rv. 559469 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Indennizzo in favore dell'appaltatore - Obbligazione risarcitoria - Configurabilità - Svalutazione monetaria ed interessi moratori - Computabilità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
L'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore a norma dell'art. 1671 cod. civ., nel caso di recesso unilaterale dal contratto di appalto, costituisce obbligazione risarcitoria, come si evince dal significato etimologico - lessicale dell'espressione "tenga indenne" e dal principio per il quale pure i danni derivanti da attività lecite vanno risarciti al danneggiato incolpevole, sicché, vertendosi in tema di debito di valore e non di valuta, il giudice deve tener conto nella relativa quantificazione, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, e degli interessi moratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)