Sez. 5, Sentenza n. 21306 del 07/08/2008 (Rv. 604703 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Atto giudiziario - Registrazione a debito - Recupero dell'imposta - Decadenza - Termine ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE
In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con la conseguenza che tale procedimento di riscossione risulta insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione ex art. 76, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 ter, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 61 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)