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Sez. L, Sentenza n. 922 del 13/02/1982 (Rv. 418783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO SPETTANZA - INGERENZA GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO SPETTANZA - INGERENZA GIUDIZIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, cui non è applicabile la disciplina dettata per il licenziamento individuale dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, si differenzia dal recesso ad nutum, avendo come presupposti l'esigenza della riduzione dimensionale dell'azienda e la conseguente soppressione dei posti di lavoro. Tali estremi, rappresentando elementi costitutivi della fattispecie del licenziamento collettivo, devono essere comunicati al lavoratore dal datore di lavoro, con l'atto di licenziamento (avente natura recettizia al pari di qualunque altro recesso da rapporto obbligatorio), nonché provati da quest'ultimo, in caso di contestazione, a norma dell'art. 2697 cod. civ., e sono soggetti al Sindacato del giudice, che, ferma restando, per il principio di cui all'art. 41 cost., l'esclusione dell'ingerenza giudiziale sulle ragioni interne e sulla congruità dei criteri economico-produttivi seguiti dall'imprenditore nell'Esercizio del suo potere di scelta dimensionale, deve esplicarsi nel controllo della effettività della scelta riduttiva e sul nesso causalità tra la stessa e la soppressione dei posti, avendo al riguardo quale elemento di parametro anche le ragioni economico-produttive della scelta del datore di lavoro, ove da questi esteriorizzate. (V 5086/80, mass n 408944; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)