Sez. 3, Sentenza n. 3246 del 26/05/1984 (Rv. 435289 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NUCLEO FAMILIARE DEL LOCATORE - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NUCLEO FAMILIARE DEL LOCATORE - FATTISPECIE.*
Ai fini della cessazione della proroga legale della locazione, "l'urgente ed improrogabile necessita" del locatore ex art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253 non si identifica in un estremo bisogno inerente alle più elementari necessità di vita, ma deve essere intesa, piuttosto, come esigenza, se pur pressante, della improcrastinabile realizzazione anche di altri ed apprezzabili interessi di livello superiore. Pertanto, la relativa valutazione va compiuta tenendo conto anche delle condizioni sociali e delle attività economica, professionale e di lavoro del locatore e del suo nucleo familiare, non esclusa quella di studio. (nella specie, alla stregua del principio surriportato, il S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la necessità di cui all'art. 4 della legge n. 253 del 1950 nella sopravvenuta esigenza del nucleo familiare del locatore di disporre, in aggiunta ai vani strettamente occorrenti per i bisogni più elementari della vita quotidiana, di almeno un altro locale da adibire a studio e ricevimento). (V 1401/83, mass n 426221; (V 2130/82, mass n 419997).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)