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Sez. 6, Ordinanza n. 1440 del 02/04/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 205239 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Valutazione di ammissibilità da parte del giudice - Limiti - Valutazione del merito delle indagini suppletive richieste - Esclusione - Decreto del G.I.P. che dichiara inammissibile l'opposizione - Ricorribilità per cassazione - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205239-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa

È ammissibile il ricorso per cassazione per inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità (art. 606 lett. c) cod. proc. pen. avverso il decreto con il quale il G.I.P. dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione degli atti. Dal canto suo la parte lesa ha l'onere di indicare in modo puntuale le investigazioni suppletive che ritiene necessarie ed il G.I.P., nel decidere sulla richiesta, non può in nessun caso spingersi fino alla valutazione del merito di esse o ad un giudizio prognostico sull'esito del loro espletamento. Se l'opposizione è ammissibile e il denunciante individua possibili indagini da espletare, il G.I.P. non può perciò procedere "de plano" all'archiviazione, ma deve fissare l'udienza in camera di consiglio secondo quanto previsto dall'art. 409 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)