Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 23/05/1988 (Rv. 458884 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - SERVITÙ RELATIVA - COSTITUZIONE PER USUCAPIONE O DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IRREGOLARI - IN GENERE - SERVITÙ RELATIVA - COSTITUZIONE PER USUCAPIONE O DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
Per il disposto dell'art. 902 cod. civ., secondo cui un'apertura, che non abbia i caratteri di veduta o di prospetto, è considerata come luce anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate nell'art. 901 primo comma cod. civ. (ed il vicino ha sempre il diritto a che sia resa conforme alle predette prescrizioni), deve escludersi che la servitù di luce irregolare possa costituirsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. (principio che la Corte coglie l'occasione di enunciare in relazione a questione inammissibile perché fondata su un presupposto di fatto - irregolarità della luce - dedotto per la prima volta in Sede di legittimità). (contra 6481/81, mass n 417317; (contra 3418/78, mass n 392875).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)