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Sez. L, Sentenza n. 1026 del 13/02/1980 (Rv. 404484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 13 dello statuto dei lavoratori la variazione delle mansioni in altre equivalenti e permessa solo quando non vi sia pregiudizio sotto il profilo retributivo e le nuove mansioni consentano al lavoratore la utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto. Pertanto, tale norma non consente deroghe neppure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il lavoratore. Infatti, sancendo la nullita di ogni patto contrario al fine di eliminare ogni possibilita di elusione del divieto e privilegiando cosi la esigenza della certezza, il legislatore ha adottato uno strumento di tutela rigido che opera in tutte le direzioni e puo, quindi, in condizioni particolari, comportare anche un sacrificio per il prestatore di lavoro. (V 2691/77, mass n 386347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)