Sez. 6, Sentenza n. 4542 del 21/11/1997 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210317 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Divieto di applicazione in caso di prognosi favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena in sede di giudizio - Applicabilità anche agli arresti domiciliari - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di criteri di scelta delle misure cautelari personali, il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., di disporre la custodia cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione della sospensione condizionale della pena, si estende anche agli arresti domiciliari, stante la previsione dell'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari "si considera in stato di custodia cautelare".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)