Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 20/07/2004 (Rv. 575407 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità - Fattispecie relativa a partecipazione al giudizio ex art. 23 legge n. 990 del 1969.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In materia di ricorso per cassazione, conseguenza della inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ad un litisconsorte necessaria è l'inammissibilità dell'impugnazione anche nei confronti degli altri litisconsorti ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate. (Nella specie, relativa a controversia derivante da sinistro stradale in cui le parti si addossavano reciprocamente la responsabilità, la mancata integrazione riguardava l'assicuratore del ricorrente, il quale avrebbe tratto giovamento dall'eventuale accoglimento del ricorso, che avrebbe escluso o limitato l'obbligazione risarcitoria gravante sull'assicurato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331 com. 2, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)