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Sez. L, Sentenza n. 761 del 19/01/2004 (Rv. 569500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI | Aspettativa sindacale non retribuita - Trattamento di disoccupazione ex art. 7, secondo comma, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988 - Base di calcolo - Riferimento alle ultime retribuzioni percepite - Necessità - Aspettativa sindacale retribuita dal sindacato distaccatario - Soggezione a contribuzione - Conseguenze - Retribuzione parametro ai fini del calcolo di detta indennità - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI

In tema di calcolo della indennità giornaliera di disoccupazione, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 dello stesso anno, la retribuzione di riferimento per la determinazione di detta indennità è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. La collocazione temporale della retribuzione parametro nei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, e la contestuale previsione di una sorta di minimale assumono rilievo in funzione di garanzia di attuazione del principio costituzionale di adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle esigenze di vita dei lavoratori (art. 38, secondo comma, Cost.), in considerazione della influenza negativa che la dinamica salariale e le deroghe "in peius" dei contratti individuali potrebbero esercitare sulla retribuzione parametro. Pertanto, con riguardo a lavoratore collocato, nel periodo immediatamente precedente l'inizio della fase di disoccupazione, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 330 del 1970, se la retribuzione parametro per il calcolo dell'indennità di disoccupazione, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, primo periodo, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, non può che essere quella percepita dallo stesso lavoratore prima del collocamento in aspettativa (salvo, comunque, il rispetto del riferito "minimale" rappresentato dalla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria), tuttavia, ove il lavoratore in aspettativa sindacale non retribuita dal datore di lavoro, abbia ricevuto una retribuzione da parte del sindacato distaccatario, la soggezione della stessa a contribuzione è sufficiente ad integrare la retribuzione parametro, ai fini del calcolo della indennità di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)