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Sez. 1, Sentenza n. 3890 del 27/06/1995 Cc. (dep. 26/07/1995) Rv. 202437 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento ministeriale ex art. 41 bis Legge 26 luglio 1975 n. 356 sull'ordinamento penitenziario - Controllo giurisdizionale - Limiti - Parziale declaratoria di inefficacia del provvedimento - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202437-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, venga disposta la sospensione, in tutto o in parte, delle regole di trattamento, ha i caratteri dell'atto amministrativo e, pertanto, è sottoposto al sindacato del giudice ordinario secondo i principi generali previsti dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Il sindacato del Tribunale di sorveglianza, cui tali provvedimenti sono ricorribili ai sensi dell'art. 14 ter legge 26 luglio 1975 n. 354, è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, con l'esclusione di qualsiasi delibazione nel merito. Di conseguenza il controllo giurisdizionale del vizio di legittimità costituito dall'eccesso di potere può sicuramente estendersi al contenuto della motivazione per verificare la corrispondenza del provvedimento alla sua funzione legale, ma non potrà investire la scelta delle singole prescrizioni ritenendone alcune non giustificate in relazione alle finalità perseguite dall'amministrazione dichiarandole inefficaci.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)