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Sez. L, Sentenza n. 6556 del 10/06/1995 (Rv. 492785 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Accertamento positivo della sussistenza del fatto ignoto - Potere discrezionale di scelta degli elementi maggiormente attendibili, gravi e concludenti - Accertamento negativo - Obblighi relativi del giudice del merito - Esame organico e complessivo degli elementi di fatto - Necessità.
Stato
decisa il 1995-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492785-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

Nella prova per presunzioni il giudice del merito per giungere alla conclusione della sussistenza del fatto ignoto è investito del più ampio potere discrezionale nella scelta degli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all'accertamento del fatto e nella valutazione della loro gravità e concludenza, mentre quando pervenga ad escludere il fatto ignoto non può non tener conto di quegli elementi di fatto che, se considerati, avrebbero comportato un diverso giudizio, né trascurare di prendere in esame tra essi quelli che appaiono maggiormente indizianti, salvo che non motivi congruamente tale omissione, fermo restando che egli deve procedere comunque ad un esame organico e complessivo degli elementi di fatto in considerazione ed esprimere quindi un ragionamento non viziato da illogicità od errori giuridici, quale l'esame isolato dei singoli elementi presuntivi, al fine di ritenere l'irrilevanza di ciascuno di essi isolatamente considerato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)