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Sez. 2, Sentenza n. 6914 del 19/01/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165427 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - NON RETROATTIVITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165427-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - NON RETROATTIVITÀ - CONSEGUENZA.*

Le sentenze che dichiarano incostituzionali norme processuali penali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli Atti del processo ormai perfezionati sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiute. In applicazione di tale principio si è affermata la validità di una decisione del tribunale ordinario, che ha giudicato un minore, in concorso con un maggiorenne, anteriormente alla sentenza della Corte cost. 15 luglio 1983 n. 222. (Conf mass n 162716, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 27/05/1935 num. 835 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)