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Sez. 2, Sentenza n. 9163 del 12/06/1985 Ud. (dep. 14/10/1985) Rv. 170706 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D. L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI ATTRIBUITA AI TRIBUNALI ORDINARI LA COMPETENZA A CONOSCERE DI REATI COMMESSI DA MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE ORDINARIO DICHIARABILE D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO ORDINARIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170706-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D. L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI ATTRIBUITA AI TRIBUNALI ORDINARI LA COMPETENZA A CONOSCERE DI REATI COMMESSI DA MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA GIUDICE ORDINARIO DICHIARABILE D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO ORDINARIA - FATTISPECIE.*

La norma processuale penale dichiarata costituzionalmente illegittima non può essere applicata (sia nel processo in cui la questione fu proposta, sia in altri) a nessun atto o rapporto processuale, anche se compiuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale, sempre che non si tratti di situazioni ormai esaurite per giudicato o che non si siano verificate preclusioni in relazione alle cause di nullità previste dall'art. 185 cod. proc. pen. non essendo applicabili il principio di conservazione degli Atti processuali e quello del tempus regit actum per protrarre l'efficacia delle norme incostituzionali - tale divieto comprende non solo la applicazione diretta della norma nel momento in cui il giudice compie un atto processuale, ma anche l'applicazione in diretta da parte del giudice che effettua il controllo dell'atto o del rapporto nelle successive fasi del processo ritualmente instaurate - dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 9 della legge 20 luglio 1934 n. 104 non è consentita più alcuna deroga alla Competenza del tribunale dei minorenni e gli Atti che hanno violato la Competenza funzionale del giudice minorile, in qualsiasi tempo essi siano stati compiuti, sono colpiti da nullità insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (nella fattispecie il tribunale di Cagliari nel 1982 aveva condannato due imputati minorenni per reati commessi in concorso con maggiorenni tale sentenza era stata confermata dalla Corte di appello della stessa città dopo la sentenza 222 del 1983 della Corte costituzionale che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9 della legge 20 luglio 1934 n. 104 nella parte in cui sottraeva alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni nello stesso reato - decidendo sul ricorso con cui gli imputati si erano doluti di essere stati giudicati in grado di appello dalla Corte di appello e non dalla Sezione per i minorenni della stessa Corte, la Corte suprema di Cassazione ha annullato non solo la sentenza di secondo grado, ma anche, di ufficio, quella del tribunale di Cagliari, con rinvio per il giudizio al tribunale per i minorenni di quella città. (V mass n 169567 (V mass n 169507; (V mass n 169185; (V mass n 169066; (V mass n 168899; (V mass n 168442; (V mass n 168168; (V mass n 168167; (V mass n 167508; (V mass n 166290; (V mass n 166099; (V mass n 165593; (V mass n 164684; (V mass n 164355; (V mass n 163942; (V mass n 163195; (V mass n 162885; (Conf mass n 170111; (Conf mass n 168639; (Conf mass n 164120; (contra mass n 170241; (contra mass n 169441; (contra mass n 169018; (contra mass n 168426; (contra mass n 168165; (contra mass n 166782; (contra mass n 165427; (contra mass n 165412; (contra mass n 164949; (contra mass n 164765).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)