Sez. 1, Sentenza n. 3491 del 14/03/1986 Ud. (dep. 08/05/1986) Rv. 172604 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECISIONE N. 222 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAEVA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INCIDENZA SULLE SENTENZE DI PRIMO GRADO PRONUNCIATO PRECEDENTEMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - IMMEDIATA APPLICAZIONE NEL GRADO SUPERIORE CELEBRATO SUCCESSIVAMENTE AD ESSA.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DECISIONE N. 222 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAEVA ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO - INCIDENZA SULLE SENTENZE DI PRIMO GRADO PRONUNCIATO PRECEDENTEMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - IMMEDIATA APPLICAZIONE NEL GRADO SUPERIORE CELEBRATO SUCCESSIVAMENTE AD ESSA.*
La decisione n. 222 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 del R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 nella parte in cui sottraeva alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, non incide sulle sentenze di primo grado pronunciate precedentemente alla dichiarazione di illegittimità, ma deve trovare immediata applicazione nel grado superiore celebrato successivamente ad essa. (Conf mass n 170948; (Conf mass n 170241; (Conf mass n 169567; (Conf mass n 169507; (Conf mass n 169441; (Conf mass n 169066; (Conf mass n 169018; (Conf mass n 168899; (Conf mass n 168442; (Conf mass n 168426; (Conf mass n 168165; (Conf mass n 166099; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 165412; (Conf mass n 165427; (Conf mass n 164949; (Conf mass n 164765; (Conf mass n 164684; (contra mass n 170706; (contra mass n 170111; (contra mass n 168639; (contra mass n 166290; (contra mass n 164120, nel senso della nullità delle sentenze pronunciate anteriormente alla decisione della Corte costituzionale; (contra mass n 168168; (contra mass n 168167; (contra mass n 167508; (contra mass n 166782; (contra mass n 164355; (contra mass n 163195; (contra mass n 162885, nel senso che in caso di Competenza precedentemente radicata secondo la normativa dichiarata incostituzionale anche il giudizio di secondo grado doveva seguire tale normativa, pur dopo la decisione della Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)