Sez. 3, Sentenza n. 9266 del 19/04/2010 (Rv. 612543 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 - Declaratoria di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002 - Conseguenze sulle domande proposte ex art. 28 della legge n. 11 del 1991 e dell'art. 7 della legge n. 567 del 1962 - Preclusione del loro esame nel merito - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE
Per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto come disciplinate dall'art. 9 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti - ai sensi dell'art. 62 della legge n. 203 del 1982 - a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589; ne consegue che deve ritenersi precluso al giudice sia l'esame, nel merito, di domande formulate ai sensi dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, allorché dirette ad ottenere la restituzione di somme pagate dal conduttore oltre i "livelli massimi di equità", sia l'esame (né per essere accolte perché fondate, né per essere rigettate in assenza dei relativi requisiti o per essere dichiarate precluse per intervenuta decadenza) di eventuali domande - comunque denominate - avanzate in forza dell'art. 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 28 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)