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Sez. 4, Sentenza n. 10809 del 17/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289559-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289559-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative per il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, pronunci sentenza di condanna in riforma di quella di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, limitandosi a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)