Sez. L, Sentenza n. 3787 del 22/10/1976 (Rv. 382485 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - NUOVA NORMATIVA - IMMEDIATA APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - NUOVA NORMATIVA - IMMEDIATA APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
A norma dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nella nuova formulazione stabilita dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, anche il maggior danno subito dal lavoratore per la svalutazione monetaria, con decorrenza, per gli uni e per l'altro, dal giorno della maturazione del diritto. Tale norma spiega immediata efficacia nei giudizi in corso, ancorche vertenti su crediti da rapporti di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della citata legge n 533 del 1973, i quali, pertanto, vengono ad essere retroattivamente disciplinati dalla legge del tempo della liquidazione. (V 495/75, mass n 373794; (V 1225/74, mass n 369283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)