diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3675 del 22/07/1978 (Rv. 393191 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVA DISCIPLINA EX ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - SOPRAVVENIENZA SUCCESSIVA ALLA PRONUNCIA DI APPELLO - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393191-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVA DISCIPLINA EX ART 429, TERZO COMMA, COD PROC CIV - SOPRAVVENIENZA SUCCESSIVA ALLA PRONUNCIA DI APPELLO - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITA.*

La disposizione dell'art 429, comma terzo, cod proc civ (nella nuova formulazione stabilita dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533) - secondo la quale il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve determinare, oltre gli interessi legali, anche il maggior danno subito dal lavoratore per la svalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto - spiega efficacia immediata nei giudizi in corso, ancorche vertenti su crediti da rapporto di lavoro esauriti prima dell'entrata in vigore della citata legge n 533 del 1973, e pertanto, ove sia sopravvenuta successivamente alla pronuncia di appello, deve essere applicata nel giudizio di Cassazione, per il principio generale secondo cui il giudice sia di merito che di legittimita deve sempre decidere secondo la legge in vigore al momento della pronuncia, applicando anche d'ufficio la sopravvenuta nuova disciplina giuridica degli effetti del rapporto dedotto in lite. (Corte cost 161/77; (V 309/77, mass n 386215; (V 96/77, mass n 383602; (V 3787/76, mass n 382485; (V 3215/76, mass n 382008).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)