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Sez. L, Sentenza n. 12634 del 15/11/1999 (Rv. 531125 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Nullità della testimonianza - Sanabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531125-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

Le disposizioni che comminano la nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di cui agli artt. 246 e 247 cod.proc.civ. sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, sicché le nullità ivi previste si considerano sanate sia se le parti stesse vi hanno dato causa, sia se non sono state tempestivamente dedotte subito dopo l'espletamento della prova, anche nell'ipotesi di preventiva eccezione di incapacità a testimoniare rispetto a testi comunque ammessi ed escussi, salvo il caso che il procuratore della parte non sia stato presente alla assunzione dei testi, potendo in tal caso lo stesso dedurre validamente la nullità "in limine" alla successiva udienza di trattazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)