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Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006 (Rv. 586201 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Nullità della testimonianza - Mancata deduzione in termini dell'incapacità del teste - Sanatoria per acquiescenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586201-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

Le disposizioni limitative della capacità dei testimoni sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le quali, pertanto, devono denunciarne l'inosservanza al momento dell'espletamento della prova o nella prima udienza successiva perché, in mancanza di tale, tempestiva eccezione, la nullità deve intendersi sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)