Sez. 3, Sentenza n. 403 del 12/01/2006 (Rv. 586201 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Nullità della testimonianza - Mancata deduzione in termini dell'incapacità del teste - Sanatoria per acquiescenza - Configurabilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
Le disposizioni limitative della capacità dei testimoni sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, le quali, pertanto, devono denunciarne l'inosservanza al momento dell'espletamento della prova o nella prima udienza successiva perché, in mancanza di tale, tempestiva eccezione, la nullità deve intendersi sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)