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Sez. 2, Sentenza n. 303 del 16/01/1996 (Rv. 495427 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Nullità della testimonianza - Deduzione immediatamente successiva all'espletamento della prova - Necessità - Assenza del procuratore della parte all'assunzione della prova - Deduzione della nullità all'udienza successiva.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495427-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

Le disposizioni che comminano la nullità della deposizione testimoniale assunta in violazione del divieto di cui agli articoli 246 e 247 cod.proc.civ. sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, onde la detta nullità resta sanata se non tempestivamente dedotta immediatamente dopo l'espletamento della prova, salvo che il procuratore della parte non sia stato presente alla sua assunzione, potendo in tal caso lo stesso dedurre la nullità "in limine " alla successiva udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)