Sez. U, Ordinanza n. 23739 del 22/12/2004 (Rv. 578558 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 69, comma 7) - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno contrattuale da illecito permanente - Danni da ritardata consegna all'amministrazione dell'alloggio di servizio da parte del dipendente - Cessazione della permanenza con la riconsegna dell'immobile - Riferimento - Necessità. .
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, tenuto conto del criterio temporale fissato nella norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, Comma primo7, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) per la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, spetta alla cognizione del giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la responsabilità contrattuale dell'impiegato per inadempimento dell'obbligo, derivante dal rapporto di impiego, di riconsegna dell'alloggio concessogli dall'amministrazione per l'esecuzione della prestazione lavorativa, allorchè l'inadempimento imputato al dipendente, e posto a base della pretesa risarcitoria, si sia protratto fino ad un periodo successivo alla data - indicata dalla disposizione citata - del 30 giugno 1998, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro sia cessato in epoca anteriore, e ciò tenuto conto che in siffatta controversia il comportamento dannoso non si realizza con la cessazione del rapporto di lavoro, ma si protrae fino alla riconsegna dell'alloggio, essendosi in presenza di illecito permanente, nel quale il momento di realizzazione del fatto dannoso coincide con il tempo di cessazione della permanenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)