diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 721 del 31/01/2000 Cc. (dep. 06/03/2000) Rv. 215497 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Regolarità della condotta - Nozione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215497-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito, poiché, oltre alle disagiate condizioni economiche, è richiesta la regolarità della condotta che si deve concretare, secondo le indicazioni contenute nell'art. 30-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) nella costante manifestazione di senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, ne consegue che il comportamento del condannato deve essere regolare per tutto il periodo di detenzione. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il rigetto di istanza di remissione del debito presentata da condannato incorso in alcune infrazioni disciplinari).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)