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Sez. U, Sentenza n. 9381 del 24/09/1997 (Rv. 508202 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato - Controversie relative al rapporto di lavoro - Disciplina transitoria ex art. 1 del D.L. n. 269 del 1994 - Attribuzione al giudice amministrativo delle controversie attinenti il periodo di rapporto di lavoro anteriore alla trasformazione - Ambito di applicabilità - Trasformazioni successive alla entrata in vigore del cit. D.L. n. 269 del 1994 - Estensione ai casi di trasformazioni già intervenute - Esclusione - Amministrazione postale - Trasformazione in ente pubblico economico dalla data di efficacia dei decreti previsti nell'art. 3 del D.L. n. 487 del 1 dicembre 1993, convertito in legge n. 71 del 29 gennaio 1994, effettivamente pubblicati in G.U. del 31 dicembre 1993 - Applicabilità della disciplina transitoria di cui al D.L. n.269 del 1994 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508202-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432, nel prevedere che in caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici non economici o in società di diritto privato continuano a essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione, detta una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future e non può svolgere quindi efficacia alcuna relativamente alle controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, previsti dall'art. 3 dello stesso D.L. 487 (effettivamente emanati con d.P.R. 23 dicembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)