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Sez. 1, Sentenza n. 11912 del 24/11/1998 (Rv. 521062 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Opposizione - Qualità di socio - Contestazione fondata sulla pretesa simulazione del proprio rapporto societario - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521062-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

In caso di fallimento di una società di persone, il principio della inopponibilità della simulazione non può ritenersi limitato ai terzi acquirenti in buona fede dal titolare apparente (e cioè dalla società), ai creditori sociali assistiti da prelazione sui beni societari, ed ai creditori che agiscano "in executivis" sui beni della società, ma va esteso indiscriminatamente alla massa dei creditori concorsuali, indipendentemente dalla posizione individuale a ciascuno di essi attribuibile, sul presupposto ed in conseguenza dell'assimilazione delle azioni esecutive individuali all'esecuzione generale in cui si concreta la procedura fallimentare, con conseguente inopponibilità "tout court" della pretesa simulazione del rapporto societario di un socio illimitatamente responsabile alla massa dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 149, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 149, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2269, Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)