diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 19/05/1983 (Rv. 428348 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426/1973 - DECORRENZA - AUMENTI GIÀ LEGITTIMAMENTE OPERATI IN VIRTÙ DELLA CLAUSOLA - VALIDITÀ - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428348-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO MONETARIO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426/1973 - DECORRENZA - AUMENTI GIÀ LEGITTIMAMENTE OPERATI IN VIRTÙ DELLA CLAUSOLA - VALIDITÀ - PERSISTENZA.*

La norma dell'art. 1 del decreto legge 24 luglio 1973 n. 426, pur rendendo inefficace la clausola contrattuale di adeguamento monetario del canone dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento con la connessa impossibilità, per il locatore, di metterla in esecuzione nel periodo successivo, non determina l'Invalidità degli aumenti già legittimamente operati in virtù di quella clausola, per cui il canone resta stabilizzato al livello raggiunto a quella data, con salvezza delle riduzioni e degli aumenti disposti ex lege, ove ne ricorrano i relativi presupposti legali. (Conf 851/82, mass n 418681; (Conf 1656/82, mass n 419490; (Conf 4442/81, mass n 415148).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)