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Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 13/03/1982 (Rv. 419490 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - VALIDITÀ - LIMITI TEMPORALI EX D.L. N. 426 DEL 1973.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419490-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - VALIDITÀ - LIMITI TEMPORALI EX D.L. N. 426 DEL 1973.*

Le clausole di adeguamento monetario del canone di locazione (C.d. clausole ISTAT) non costituiscono aumento del canone e non rientrano nella sanzione di nullità comminata dall'art. 8 della legge 26 novembre 1969 n. 833 per tali aumenti. Queste clausole, pertanto, sono valide fino all'entrata in vigore del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, che ne ha disposto espressamente l'inefficacia, con la conseguenza che mentre sono impediti adeguamenti del canone successivamente alla data di entrata in vigore del decreto suddetto, non sono caducati, a partire dalla stessa data, gli adeguamenti già maturati in precedenza e non ancora corrisposti. (V 4483/80, mass n 408358; (V 3383/80, mass n 407194; (V 1189/80, mass n 404688; (V 6574/79, mass n 403326; (V 4958/79, mass n 401613).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 8, Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)