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Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 23/06/1999 (Rv. 527851 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Usucapione dell'intero ben comune da parte di uno solo dei comproprietari - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527851-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE

Il godimento del ben comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al "corpus" che all'"animus" incompatibile con il permanere del compossesso altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)