Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 23/06/1999 (Rv. 527851 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Usucapione dell'intero ben comune da parte di uno solo dei comproprietari - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE
Il godimento del ben comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al "corpus" che all'"animus" incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)