Sez. 2, Sentenza n. 8152 del 15/06/2001 (Rv. 547519 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Usucapione dell'intero bene comune da parte di uno solo dei comproprietario - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE
In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)