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Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 09/10/1971 (Rv. 353981 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - FORMALITA - NECESSITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353981-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - FORMALITA - NECESSITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il principio, secondo cui la parte vittoriosa puo richiamare in appello le domande ed eccezioni prospettate in primo grado, e che risultino assorbite o respinte, senza Onere di appello incidentale, e applicabile limitatamente a quelle domande od eccezioni con le quali l'appellato tenda a mantenere ferma la decisione a lui favorevole. (nell'ipotesi di chiamata in garanzia - impropria - proposta dal convenuto la domanda di quest'ultimo presuppone la soccombenza del garantito nella causa principale pertanto nella ipotesi di rigetto della domanda principale, la riproposizione della domanda di garanzia deve essere fatta nelle forme dell'appello incidentale - condizionato - non presupponendo la conferma della sentenza impugnata, ma la sua riforma). (V 2384'69, mass n 341845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)