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Sez. 2, Sentenza n. 6633 del 31/07/1987 (Rv. 454863 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - INCIDENTALI - IN GENERE - CHIAMATE IN GARANZIA - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL GARANTITO VITTORIOSO NELLA CAUSA PRINCIPALE NONOSTANTE IL RIGETTO, LA PRETERMISSIONE O L'ASSORBIMENTO DI DOMANDE OD ECCEZIONI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454863-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - INCIDENTALI - IN GENERE - CHIAMATE IN GARANZIA - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DA PARTE DEL GARANTITO VITTORIOSO NELLA CAUSA PRINCIPALE NONOSTANTE IL RIGETTO, LA PRETERMISSIONE O L'ASSORBIMENTO DI DOMANDE OD ECCEZIONI - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI - NECESSITÀ.*

Il principio secondo cui la parte vittoriosa, senza bisogno di proporre impugnazioni incidentali, può limitarsi a richiamare in appello le domande e le eccezioni respinte, pretermesse o ritenute assorbite in primo grado, è applicabile limitatamente a quelle domande ed eccezioni con le quali l'appellato vittorioso tenda a mantenere ferma la decisione a lui favorevole. Pertanto la riproposizione della chiamata in garanzia in appello da parte del garantito che sia risultato vittorioso nella causa principale, non tendendo a mantenere ferma la sentenza impugnata ma, anzi, presupponendone la riforma, non è ammissibile se non nella Forma dell'impugnazione incidentale (condizionata). (V 2384/69, mass n 341845; (Conf 2760/79, mass n 399067; (Conf 2792/71, mass n 353981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)