Sez. U, Sentenza n. 2740 del 01/08/1968 (Rv. 335336 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - CONVENZIONE ITALO-TEDESCA 9 MARZO 1936 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - CONVENZIONE ITALO-TEDESCA 9 MARZO 1936 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA.*
La convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n. 106 (e rimessa in vigore con scambio di nota del 20 novembre 1952), regolando esclusivamente il riconoscimento e la esecuzione in ciascuno dei due stati contraenti delle decisioni in materia civile e commerciale pronunziate nell'altro, non ha apportato, neanche in via indiretta o per rinvio, alcuna modifica alle discipline interne della giurisdizione vigenti nei due stati. (V. 2528-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 14/01/1937 num. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)