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Sez. 3, Sentenza n. 16759 del 21/07/2006 (Rv. 591758 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Ricorrenza di dette esigenze - Negazione da parte del conduttore - Qualificazione come deduzione della simulazione relativa - Sostituzione di diritto della clausola nulla - Onere della prova a carico del conduttore - Sussistenza - Prova per testi e per presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591758-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE

Il conduttore, il quale deduca che il contratto di locazione per esigenza transitoria è stato stipulato, nella vigenza della legge n. 392 del 1978, allo scopo di eludere la normativa in tema di durata e canone legali della locazione, prospetta un'ipotesi di simulazione relativa in frode alla legge e, pertanto, incombendo su di lui il relativo onere, è abilitato a provare tale assunto, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ., anche a mezzo di testimoni e presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)