Sez. L, Sentenza n. 4826 del 05/10/1985 (Rv. 442234 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. 7 FEBBRAIO 1977 N. 15 - APPLICABILITÀ AI CONSORZI COSTITUITI TRA IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.L. 7 FEBBRAIO 1977 N. 15 - APPLICABILITÀ AI CONSORZI COSTITUITI TRA IMPRESE MANIFATTURIERE ED ESTRATTIVE.*
Anche se le Disposizioni dettate dal d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 convertito nella legge 7 aprile 1977 n. 102 in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali devono essere interpretate rigorosamente di tal ché il beneficio non può essere ampliato oltre le imprese manifatturiere ed estrattive che sono le sole ivi considerate, tuttavia le agevolazioni predette trovano applicazione anche nel caso di consorzi costituiti a norma dell'art. 2602 cod. civ. tra imprese di tal genere giacché essi - ove anche non trasformino materie prime né aggiungano caratteristiche merceologiche ad un determinato prodotto, bensì forniscano soltanto dei servizi complementari - partecipano della stessa natura delle imprese consorziate essendo i servizi predetti direttamente funzionali e ricollegabili al ciclo produttivo delle imprese medesime. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto il beneficio dell'agevolazione contributiva ad un consorzio di imprese manifatturiere che, per delega esclusiva delle stesse, provvedeva all'organizzazione degli acquisti e delle vendite). (V 3202/85, mass n 440880; (V 7508/83, mass n 432110).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)