Sez. 2, Sentenza n. 10030 del 10/07/2002 (Rv. 555642 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Firma della parte - Autenticazione ad opera di un difensore non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per Cassazione quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autografa da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello "ius postulandi" e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 cod. proc. Civ. , per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto, a nulla rilevando che il ricorso sia stato sottoscritto o la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell'albo di patrocinanti in Cassazione (circostanza, peraltro, non verificatasi nella specie).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)