Sez. 2, Sentenza n. 2142 del 26/03/1983 (Rv. 426998 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO, AD OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE DESTINATARIA, NEL LUOGO DELLA SEDE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DECIDENTE - ELEZIONE "DE IURE" DEL DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTA AUTORITÀ - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO, AD OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE DESTINATARIA, NEL LUOGO DELLA SEDE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DECIDENTE - ELEZIONE "DE IURE" DEL DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTA AUTORITÀ - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore), applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, il procuratore, che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato e non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha Sede il giudice adito, deve considerarsi domiciliato presso la cancelleria di detto giudice, con la conseguenza che la notifica della sentenza a quel procuratore presso tale cancelleria dà inizio al decorso del termine utile per l'impugnazione. (Conf 256/82, mass n 417953; (Conf 377/81, mass n 410841).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)