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Sez. L, Sentenza n. 7899 del 26/10/1987 (Rv. 455663 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - PROCURATORE SVOLGENTE ATTIVITÀ FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE ASSEGNATOGLI - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE - ESECUZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - ELEZIONE DI DOMICILIO PERSONALE AD OPERA DELLA PARTE COSTITUITA MEDIANTE PROCURATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455663-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - PROCURATORE SVOLGENTE ATTIVITÀ FUORI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE ASSEGNATOGLI - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE - ESECUZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - ELEZIONE DI DOMICILIO PERSONALE AD OPERA DELLA PARTE COSTITUITA MEDIANTE PROCURATORE - IRRILEVANZA.*

Quando il procuratore della parte eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, le notificazioni al procuratore medesimo, inclusa quella della sentenza al fine della decorrenza del termine breve d'impugnazione, vanno effettuate presso la cancelleria del giudice adito, qualora il procuratore medesimo non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha Sede tale autorità giudiziaria a norma dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (applicabile anche nel nuovo rito del lavoro), restando irrilevante, al fine anzidetto, l'elezione di domicilio personale ad opera della parte costituita mediante procuratore. (V 2714/86, mass n 445759; (V 6477/83, mass n 431220; (V 2142/83, mass n 426998).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)