Sez. 2, Sentenza n. 32901 del 09/05/2007 Ud. (dep. 14/08/2007) Rv. 237489 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Notifica avviso conclusione indagini - Richiesta di interrogatorio - - Omesso espletamento dell'atto - Nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c) cod.proc.pen. - Regime di deducibilità.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
L'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è causa di una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., che non può essere eccepita dall'imputato o dal suo difensore dopo la conclusione dell'udienza preliminare. (La Corte chiarisce che la preclusione opera nei confronti del difensore pur se agli atti non sia inserita la richiesta di interrogatorio, e dunque si possa ipotizzare che di essa non abbia conoscenza, perché imputato e difensore costituiscono, per il profilo processuale, un unico centro di imputazione di situazioni giuridiche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)