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Sez. 1, Sentenza n. 404 del 10/12/2008 Cc. (dep. 09/01/2009) Rv. 242455 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di effettuazione dell'interrogatorio dell'indagato - Termine di trenta giorni - Conseguenze dell'inosservanza - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242455-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato, oltre il trentesimo giorno dalla richiesta fatta dallo stesso a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione a giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio, ritenendone l'abnormità, l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio a causa della tardiva effettuazione dell'interrogatorio richiesto dall'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)