Sez. 2, Sentenza n. 4354 del 29/04/1999 (Rv. 525924 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Azione a difesa della cosa comune - Legittimazione del singolo comproprietario - Sussistenza - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
Ciascun comproprietario è legittimato ad agire per la tutela del proprio diritto, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)